โ€“ oltre al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni, ma semplicemente un'offerta. C. Con decisione del 10 aprile 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 4320.โ€“ oltre a fr. 73.โ€“ di spese esecutive e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato PE. D. Con reclamo del 17 aprile 2012 RE 1 รจ insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.