{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-23_2014-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120564&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2b69a76c783f4d96430d27bb5079e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.01.2014 16.2012.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato, attività di progettazione, onorario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:34", "Checksum": "51a37e94e37c0503622476dae433b5d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.01.2014 16.2012.23\nRegesto:\nMandato, attività di progettazione, onorario\n\n\nb) Sia come sia, è vero che l'istante non ha prodotto alcun elemento dal quale si possa dedurre l'impegno esplicito della convenuta di onorare le sue prestazioni. E al riguardo non supplisce la deposizione scritta di L__________, la quale non può essere ammessa poiché non è stata assunta secondo le modalità di cui all'art. 171 CPC né è stata richiesta dal giudice (art. 190 CPC) sicché ha una valenza probatoria tutt'altro che indiscussa (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 893, n. 2 ad art. 190). Ciò non basta tuttavia a ritenere errato il convincimento del primo giudice che ha considerato le prove documentali prodotte dall'istante sufficienti a sostanziare il carattere oneroso dell'attività da questa svolta a favore della convenuta e la sua entità.\nPosto che l'attività di progettazione svolta dall'istante si inserisce nell'ambito della qualifica del contratto di mandato (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 9 ad art. 394 CO; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 163 ad art. 304 CO), anche per questo tipo di contratto non esiste più la presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3 CO). L'onerosità del mandato costituisce oggi la regola e la gratuità l'eccezione (Fellmann, op. cit., n. 388 e 389 ad art. 394 CO). In questo senso se, secondo le circostanze, la prestazione fornita dal mandatario avviene di regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo circa la sua remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito (Werro in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 40 ad art. 394 CO).\nc) In concreto, incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante e concretizzatasi nell'allestimento di svariati progetti, schizzi e preventivi aventi per oggetto proposte di nuovo arredo per il suo centro dialisi, non era soggetta a remunerazione. Sennonché, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla in tal senso, la convenuta non avendo indicato nessun motivo per il quale l'istante avrebbe dovuto ideare e realizzare la progettazione del nuovo arredo del suo centro gratuitamente. Ne discende che l'apprezzamento del primo giudice resiste alla critica.\nd) Quanto all'entità della pretesa, essa non è mai stata oggetto di contestazione, davanti al primo giudice la convenuta non ha mai messo in discussione né il numero di ore fatturate né la tariffa oraria di fr. 100.– applicata dall'istante, limitandosi a sostenere il carattere gratuito delle sue prestazioni.\nCiò posto, il reclamo deve essere respinto.\n4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare un'indennità di inconvenienza all'istante che si è rimessa al giudizio di questa Camera.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudice di pace del circolo della Navegna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La cancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}