{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-23_2014-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120564&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2b69a76c783f4d96430d27bb5079e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.01.2014 16.2012.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato, attività di progettazione, onorario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:34", "Checksum": "51a37e94e37c0503622476dae433b5d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.01.2014 16.2012.23\nRegesto:\nMandato, attività di progettazione, onorario\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo del 18 aprile 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1,\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 10 aprile 2012 dal Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa n. O 021 2011 (mandato) promossa con istanza del 2 settembre 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1, società in nome collettivo,;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Tra il 2010 e il 2011 la RE 1, società che gestisce un centro di dialisi a __________, si è rivolta a CO 1, società attiva nel commercio di mobili d'arredamento e nella progettazione d'interni e esterni, poiché intenzionata a rinnovare l'intero mobilio del suo centro. Dopo aver allestito diversi progetti e proposte d'acquisto di un nuovo arredo, nessuno dei quali avrebbe soddisfatto la committente, il 26 marzo 2011 CO 1 hanno fatturato a quest'ultima l'importo di fr. 4320.– per “consulenze di progettazione e arredamento e fornitura di disegni tecnici per lo sviluppo di vari ambienti della clinica RE 1”. Visto il mancato pagamento della mercede, CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 4320.– oltre le spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con istanza del 2 settembre 2011 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Navegna per ottenere il pagamento di fr. 4320.– oltre al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni, ma semplicemente un'offerta.\nC. Con decisione del 10 aprile 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 4320.– oltre a fr. 73.– di spese esecutive e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato PE.\nD. Con reclamo del 17 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 2012 CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.\nE. Il 2 novembre 2012 il Giudice di pace ha fatto pervenire a questa Camera “la documentazione presentata dall'__________ e i piani allegati, compreso gli schizzi, ecc.” precisando che detta documentazione gli era stata consegnata “il 2 settembre 2011 assieme alla lettera di richiesta d'azione contro la RE 1”. Invitati a presentare osservazioni su tale circostanza le parti sono rimaste silenti.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 10 aprile 2012, sicché il reclamo, introdotto il 17 aprile 2012, è tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).\n3. Il primo giudice ha accolto la pretesa, poiché “le documentazioni presentate… e i piani allegati compreso gli schizzi in relazione alle 40 ore di lavoro a fr. 100.– l'ora richieste dalla parte attrice, nonché alla testimonianza di L__________ (…) giustificano il valore e corrispondono alla richiesta presentata”. La reclamante sostiene che l'istante non ha dimostrato, come le incombeva, la pattuizione di una prestazione a titolo oneroso né l'entità della stessa, tanto più che nessuna documentazione a sostegno dell'attività svolta dalla controparte le è stata recapitata.\na) Per quanto attiene alla prova del carattere oneroso delle prestazioni, è vero che per sua stessa ammissione l'istante aveva in un primo momento rilevato di aver inizialmente concordato con la convenuta la gratuità delle sue prestazioni di progettazione. Essa ha però precisato che la gratuità era condizionata all'acquisto del mobilio proposto (cfr. istanza del 2 settembre 2011), allegazione che la convenuta non ha contestato essendosi limitata a sostenere di non aver mai dato “incarico alla qui istante di prestare qualsivoglia servizio dietro pagamento“ (cfr. sua risposta scritta del 20 settembre 2011)."}