Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le precarie condizioni economiche in cui si trova il reclamante giustificano di rinunciare eccezionalmente a qualsiasi prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.