1 n. 1 CC), per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (RtiD I-2005, loc. cit.). d) La pretesa di contributo alimentare una tantum potrà apparire infrequente ma non risulta essere errata. Certo, nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale RE 1 non è stato obbligato a versare un contributo alimentare per la moglie, ma non appare errato ritenere che, almeno per una volta, la pacifica disponibilità del convenuto gli permettesse di far fronte al pagamento di un contributo di mantenimento. Per il resto il reclamante si limita a contestare gli estremi dell'indebito arricchimento ma non spiega perché la determinazione del contributo viola il diritto.