E come giudice delle misure protettrici durante la vita in comune, in particolare, egli stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia” (art. 173 cpv. 1 CC), che possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (art. 173 cpv. 3 CC). Tali contributi possono consistere in prestazioni periodiche per l'ordinario mantenimento della famiglia, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese straordinarie. Analogamente, dandosi sospensione della vita in comune, il giudice fissa “i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (RtiD I-2005, loc.