decisione del 12 marzo 2012). Il convenuto, che nulla ha eccepito al riguardo, poteva quindi ragionevolmente ritenere che il Pretore intendesse prendere in considerazione le misure previste dagli art. 172 segg. CC (cfr. RtiD II-2009 II pag. 637 consid. 7.1), tanto più che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è preposto alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 17a). E come giudice delle misure protettrici durante la vita in comune, in particolare, egli stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia” (art. 173 cpv.