Resta il fatto che, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame. c) Nella fattispecie, con il reclamante si conviene che l'istante non ha indicato a quale titolo essa ha chiesto l'importo rivendicato. Resta il fatto che il Pretore ha comunicato alle parti la sua intenzione di trattare la pretesa dell'istante (“versamento di un importo di fr. 4012.–”) come domanda cautelare nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. decisione del 12 marzo 2012).