Replicando l'8 marzo 2012 l'istante ha ribadito il suo punto di vista e analoga posizione ha assunto il convenuto nella duplica del 31 marzo 2012. Con decisione cautelare del 23 marzo 2012 il Pretore, qualificata la domanda dell'istante quale richiesta di pagamento di un contributo alimentare una tantum, ha obbligato il convenuto a versare alla moglie fr. 2426.90. C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 5 aprile 2012 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato con la conseguente reiezione dell'istanza.