{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-22_2013-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114159&nX40_KEY=4711112&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d35ec258df43c7679fe912c8c72d132"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2012.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2013 16.2012.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dell'unione coniugale - anticipo alimenti da parte dello Stato - applicazione d'ufficio del diritto - competenze delgiudice delle misure di protezione dell'unione coniugale - gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:32:04", "Checksum": "72644622f2a3894cbd642d845769d6e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2013 16.2012.22\nRegesto:\nProtezione dell'unione coniugale - anticipo alimenti da parte dello Stato - applicazione d'ufficio del diritto - competenze delgiudice delle misure di protezione dell'unione coniugale - gratuito patrocinio\n\n\nb) Per quel che riguarda l'applicazione del diritto, giovi rilevare che il Pretore applica d'ufficio il diritto (cfr. art. 57 CPC e 87 cpv. 1 CPC ticinese). Le argomentazioni di diritto addotte dalle parti non vincolano pertanto il giudice, il quale può pronunciare sulle domande e sui fatti addotti e accertati anche fondandosi su norme non invocate o finanche ritenute inapplicabili dalle parti (DTF 130 III 39 consid, 5; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 87; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 3.3 ad art. 63). Al giudice, del resto, incombe l'onere di applicare d'ufficio le norme pertinenti, senza che alle parti sia chiesto lo svolgimento di argomentazioni giuridiche (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 95). Questa Camera non è quindi vincolata né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato. Resta il fatto che, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame.\nc) Nella fattispecie, con il reclamante si conviene che l'istante non ha indicato a quale titolo essa ha chiesto l'importo rivendicato. Resta il fatto che il Pretore ha comunicato alle parti la sua intenzione di trattare la pretesa dell'istante (“versamento di un importo di fr. 4012.–”) come domanda cautelare nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. decisione del 12 marzo 2012). Il convenuto, che nulla ha eccepito al riguardo, poteva quindi ragionevolmente ritenere che il Pretore intendesse prendere in considerazione le misure previste dagli art. 172 segg. CC (cfr. RtiD II-2009 II pag. 637 consid. 7.1), tanto più che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è preposto alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 17a). E come giudice delle misure protettrici durante la vita in comune, in particolare, egli stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia” (art. 173 cpv. 1 CC), che possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (art. 173 cpv. 3 CC). Tali contributi possono consistere in prestazioni periodiche per l'ordinario mantenimento della famiglia, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese straordinarie. Analogamente, dandosi sospensione della vita in comune, il giudice fissa “i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (RtiD I-2005, loc. cit.).\nd) La pretesa di contributo alimentare una tantum potrà apparire infrequente ma non risulta essere errata. Certo, nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale RE 1 non è stato obbligato a versare un contributo alimentare per la moglie, ma non appare errato ritenere che, almeno per una volta, la pacifica disponibilità del convenuto gli permettesse di far fronte al pagamento di un contributo di mantenimento. Per il resto il reclamante si limita a contestare gli estremi dell'indebito arricchimento ma non spiega perché la determinazione del contributo viola il diritto. Ne discende che il reclamo deve essere respinto.\n3. Per quanto attiene al gratuito patrocinio, l'indigenza del reclamante può essere ammessa (art. 117 lett. a CPC). Quanto alle possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), sin dall'inizio il reclamo appariva privo di buon diritto tant'è che non è stato oggetto di notificazione. La domanda deve pertanto essere respinta.\n4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le precarie condizioni economiche in cui si trova il reclamante giustificano di rinunciare eccezionalmente a qualsiasi prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali.\n3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.\n4. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La cancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}