{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-22_2013-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114159&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d35ec258df43c7679fe912c8c72d132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2013 16.2012.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dell'unione coniugale - anticipo alimenti da parte dello Stato - applicazione d'ufficio del diritto - competenze delgiudice delle misure di protezione dell'unione coniugale - gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:31", "Checksum": "d3fc9e22e269ab28e480cb84d2713f92", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2013 16.2012.22\nRegesto:\nProtezione dell'unione coniugale - anticipo alimenti da parte dello Stato - applicazione d'ufficio del diritto - competenze delgiudice delle misure di protezione dell'unione coniugale - gratuito patrocinio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo del 5 aprile 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 (1968) e CO 1 (1976), cittadina cubana, si sono sposati il 5 gennaio 2000 a __________ (Cuba). Dal matrimonio sono nate M__________, l'8 settembre 2002, ed E__________, il 20 novembre 2006. I coniugi vivono separati dal mese di agosto 2011 e davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna pende una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale.\nNei mesi di gennaio e febbraio 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha versato su un conto corrente postale di cui i coniugi sono contitolari complessivi fr. 4012.– destinati alla moglie per il pagamento della pigione dell'appartamento da lei occupato. Nel corso del mese di gennaio 2012 il marito ha prelevato dal conto fr. 3000.– in contanti, mentre verso la fine del mese di febbraio la moglie ha chiuso il conto prelevandone il saldo di fr. 1489.10.\nB. Il 16 febbraio 2012 CO 1 si è rivolta al Pretore perché obbligasse il marito a restituirle fr. 2639.– da lui prelevati dal citato conto. Nella sua risposta del 6 marzo 2012 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Replicando l'8 marzo 2012 l'istante ha ribadito il suo punto di vista e analoga posizione ha assunto il convenuto nella duplica del 31 marzo 2012. Con decisione cautelare del 23 marzo 2012 il Pretore, qualificata la domanda dell'istante quale richiesta di pagamento di un contributo alimentare una tantum, ha obbligato il convenuto a versare alla moglie fr. 2426.90.\nC. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 5 aprile 2012 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato con la conseguente reiezione dell'istanza. Il 13 aprile 2012 il presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello ha trasmesso il reclamo a questa Camera per competenza. Con decreto del 17 aprile 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Il rimedio non è stato oggetto di intimazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, in esso occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n2. Il reclamante rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente qualificato la pretesa dell'istante quale richiesta di contributo alimentare anziché quale azione per indebito arricchimento della quale non sono dati i presupposti. Egli si duole altresì di un errato accertamento dei fatti, in particolare nell'avere ritenuto che sul conto comune vi fosse solo denaro di spettanza della moglie.\na) Per quanto attiene all'accertamento dei fatti il Pretore, basandosi sugli estratti conto agli atti (doc. A e 1) ha ritenuto provato il versamento da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di complessivi fr. 4012.– destinati alla moglie così come il prelievo in contanti di fr. 3000.– da parte del marito nel mese di gennaio 2012, quello del saldo di fr. 1489.10 da parte della moglie non essendo controverso. Egli, in mancanza di una tempestiva e puntuale contestazione da parte del convenuto nel suo allegato di osservazioni del 6 marzo 2012, ha altresì accertato che l'importo versato dall'ente pubblico era destinato al pagamento della pigione della moglie, spesa alla quale i coniugi non erano in grado di far fronte. Ora, che sul noto conto fossero depositate anche le indennità percepite dal marito è possibile, ma considerato che quanto meno tra gennaio e febbraio del 2012 sul conto non risultano accrediti riconducibili al marito ma solo alla moglie, salvo la retta dell'istituto __________, l'accertamento del primo giudice non può ritenersi manifestamente errato."}