1 CPC); che, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che la convenuta, avendo implicitamente concluso alla reiezione del reclamo, rifonderà agli istanti, che hanno agito per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili; per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio 28 marzo 2012 è annullato. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Giornico affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 rifonderà ai reclamanti fr. 300.– per ripetibili. 3. Notificazione a: