che, in tali circostanze, procedendo alla stralcio della procedura anziché rilasciare agli attori l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto procedurale; che il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata annullata; che visti i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv.