2 CPC non prevede, quale contenuto necessario dell'istanza di conciliazione, l'indicazione del valore litigioso, il quale deve invece essere menzionato successivamente nella petizione (art. 244 cpv. 1 lett. d CPC); che peraltro, secondo l'art. 91 CPC il valore litigioso è determinato dalla domanda oppure, se questa non verte su una determinata somma e le parti non si accordano in merito, è il giudice a determinarlo (cpv. 2); che, in tali circostanze, procedendo alla stralcio della procedura anziché rilasciare agli attori l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto procedurale; che il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata annullata;