che, intanto, ancorché gli istanti avessero chiesto al giudice di pace “la sua mediazione per far cessare immediatamente qualsiasi pratica” pregiudizievole alla loro proprietà, a ragione il primo giudice ha considerato la richiesta degli attori quale istanza per un tentativo di conciliazione, nessuna richiesta congiunta di mediazione essendo stata formulata (art. 213 CPC); che inoltre l'art. 202 cpv. 2 CPC non prevede, quale contenuto necessario dell'istanza di conciliazione, l'indicazione del valore litigioso, il quale deve invece essere menzionato successivamente nella petizione (art. 244 cpv.