che per l'art. 206 CPC, espressamente richiamato dal primo giudice unitamente alla citazione all'udienza, in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF 2006 pag. 6704);