a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che i reclamanti lamentano la violazione di norme procedurali da parte del primo giudice il quale, anziché rilasciare loro l'autorizzazione ad agire, ha stralciato la causa dai ruoli; che, in concreto il primo giudice, considerato lo scritto 26 febbraio 2012 degli attori quale richiesta di tentativo di conciliazione, ha correttamente convocato le parti a un'udienza di conciliazione, alla quale la convenuta non ha però inteso partecipare;