che con ordinanza 1° marzo 2012 il giudice di pace ha citato le parti per “procedere al tentativo di conciliazione” il 27 marzo 2012; che il 21 marzo 2012 la convenuta ha comunicato di non voler partecipare all'udienza; che con decreto 28 marzo 2012 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli; che con reclamo del 4 aprile 2012 RE 1 sono insorti contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto procedurale; che in uno scritto del 2 maggio 2012 CO 1 ha contestato gli addebiti mossigli dagli istanti; e considerando in diritto: