{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-21_2012-05-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111331&nX40_KEY=4921774&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dbe114f866b7e06cbd38230ed50cd23c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.05.2012 16.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapporti di vicinato - reclamo contro decreto di stralcio - mancata partecipazione del convenuto all'udienza di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire e non stralcio - indicazione valore litigioso non necessaria nell'istanza di conciliazione ma nella petizione - quantificazione valore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:07", "Checksum": "d4fe6bb82d8889dad08a8d145a334c4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.05.2012 16.2012.21\nRegesto:\nRapporti di vicinato - reclamo contro decreto di stralcio - mancata partecipazione del convenuto all'udienza di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire e non stralcio - indicazione valore litigioso non necessaria nell'istanza di conciliazione ma nella petizione - quantificazione valore\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 4 maggio 2012/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 4 aprile 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro il decreto di stralcio 28 marzo 2012 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa n. 6/2012 (rapporti di vicinato) promossa con istanza 26 febbraio 2012 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che con istanza 26 febbraio 2012 i coniugi RE 1 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Giornico chiedendo la convocazione di CO 1 per un tentativo di conciliazione in relazione a problemi di vicinato;\nche con ordinanza 1° marzo 2012 il giudice di pace ha citato le parti per “procedere al tentativo di conciliazione” il 27 marzo 2012;\nche il 21 marzo 2012 la convenuta ha comunicato di non voler partecipare all'udienza;\nche con decreto 28 marzo 2012 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli;\nche con reclamo del 4 aprile 2012 RE 1 sono insorti contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto procedurale;\nche in uno scritto del 2 maggio 2012 CO 1 ha contestato gli addebiti mossigli dagli istanti;\ne considerando\nin diritto: che, contrariamente all'assunto dei reclamanti, il decreto di stralcio in esame non costituisce una disposizione ordinatoria processuale ma una decisione finale per la quale è data la competenza di questa Camera a decidere il reclamo, il valore della pretesa turbativa essendo inferiore a fr. 10 000.–;\nche giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche i reclamanti lamentano la violazione di norme procedurali da parte del primo giudice il quale, anziché rilasciare loro l'autorizzazione ad agire, ha stralciato la causa dai ruoli;\nche, in concreto il primo giudice, considerato lo scritto 26 febbraio 2012 degli attori quale richiesta di tentativo di conciliazione, ha correttamente convocato le parti a un'udienza di conciliazione, alla quale la convenuta non ha però inteso partecipare;\nche per l'art. 206 CPC, espressamente richiamato dal primo giudice unitamente alla citazione all'udienza, in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF 2006 pag. 6704);\nche nella fattispecie, anziché rilasciare agli attori l'autorizzazione ad agire, il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli;\nche il primo giudice ha motivato il mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire “in quanto, non vi era valore di causa ma unicamente una domanda di mediazione e non si è conciliato“ (cfr. osservazioni al reclamo 10 aprile 2012 del Giudice di pace);\nche siffatta argomentazione non può esser condivisa;\nche, intanto, ancorché gli istanti avessero chiesto al giudice di pace “la sua mediazione per far cessare immediatamente qualsiasi pratica” pregiudizievole alla loro proprietà, a ragione il primo giudice ha considerato la richiesta degli attori quale istanza per un tentativo di conciliazione, nessuna richiesta congiunta di mediazione essendo stata formulata (art. 213 CPC);\nche inoltre l'art. 202 cpv. 2 CPC non prevede, quale contenuto necessario dell'istanza di conciliazione, l'indicazione del valore litigioso, il quale deve invece essere menzionato successivamente nella petizione (art. 244 cpv. 1 lett. d CPC);\nche peraltro, secondo l'art. 91 CPC il valore litigioso è determinato dalla domanda oppure, se questa non verte su una determinata somma e le parti non si accordano in merito, è il giudice a determinarlo (cpv. 2);\nche, in tali circostanze, procedendo alla stralcio della procedura anziché rilasciare agli attori l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto procedurale;\nche il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata annullata;\nche visti i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire;\nche le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche la convenuta, avendo implicitamente concluso alla reiezione del reclamo, rifonderà agli istanti, che hanno agito per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili;\nper questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio 28 marzo 2012 è annullato. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Giornico affinché proceda ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 rifonderà ai reclamanti fr. 300.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}