Non compete quindi a questa Camera statuire al riguardo (art. 37 cpv. 4 LOG). 4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non avendo presentato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. Per questi motivi, decide: