a CPC). 3. Per quanto attiene alla richiesta di trasmettere l'incarto ad altro giudice di pace poiché quello del circolo di Bellinzona “con il suo arbitrario e illegale modo di agire, ha palesato parzialità di giudizio atteggiandosi come fautore delle asserzioni (peraltro del tutto errate e infondate) del convenuto e, perciò, non può in alcun modo garantire imparzialità di giudizio” (cfr. reclamo pag. 6 punto 3), la stessa è destituita di fondamento già per il fatto che la procedura di ricusazione è espressamente regolamentata agli art. 49 segg. CPC. Non compete quindi a questa Camera statuire al riguardo (art. 37 cpv.