2.6.1 con rinvii). Ciò posto il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall'attrice e attinenti al merito della vertenza. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). 3.