Commentario CPC 2011, art. 246 pag. 1090). Il primo giudice non solo ha completamente omesso tale fase ma nemmeno ha notificato all'attrice la risposta del convenuto statuendo direttamente sulla lite. In circostanze del genere il Giudice di pace, impedendo all'attrice di esprimersi sulla presa di posizione della controparte, ha violato il diritto di essere sentito della medesima. c) Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 285 consid. 2.6.1 con rinvii).