; b) In concreto, il 13 dicembre 2011 il convenuto ha trasmesso al Giudice di pace la sua risposta. Sennonché, dal fascicolo processuale non risulta nessuna citazione delle parti a un'udienza di discussione e neppure l'intimazione all'attrice della risposta di causa del convenuto con relativi allegati prima della decisione di merito. L'art. 245 CPC, espressamente richiamato dal giudice nella sua ordinanza di “fissazione termine” del 24 novembre 2011, prevede infatti che se la petizione è motivata, come in concreto, il giudice assegna al convenuto un termine per le osservazioni scritte, dopo di che cita le parti al dibattimento (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 246 pag. 1090).