2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con riferimenti ; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti); b) In concreto, il 13 dicembre 2011 il convenuto ha trasmesso al Giudice di pace la sua risposta.