Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2). 2. La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita, non avendo ricevuto nessuna comunicazione dopo l'inoltro della sua petizione, se non la decisione impugnata unitamente alla risposta del convenuto e ai documenti alla stessa allegati, sui quali non ha potuto esprimersi. a) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv.