Con reclamo del 5 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto prendere visione e tantomeno esprimersi sulla risposta del convenuto, pervenutagli solo unitamente alla sentenza. Nel merito essa si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice per aver ritenuto tempestiva la disdetta. Invitato a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente. Considerando in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.