– oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di pace l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni e allegare eventuale documentazione. Nella sua risposta scritta del 13 dicembre 2011 CO 1 ha proposto di respingere la pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente disdetto il contratto. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione ritenendo tempestiva la disdetta notificata dal convenuto. C. Con reclamo del 5 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.