{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-20_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112784&nX40_KEY=4711120&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "82e7447530cb6cf00ec22944c898b543"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2012.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2012.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusazione del giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:21:40", "Checksum": "8b59d2a49d00fe89cfc693d2b008279d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2012.20\nRegesto:\nContratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusazione del giudice\n\n\nb) In concreto, il 13 dicembre 2011 il convenuto ha trasmesso al Giudice di pace la sua risposta. Sennonché, dal fascicolo processuale non risulta nessuna citazione delle parti a un'udienza di discussione e neppure l'intimazione all'attrice della risposta di causa del convenuto con relativi allegati prima della decisione di merito. L'art. 245 CPC, espressamente richiamato dal giudice nella sua ordinanza di “fissazione termine” del 24 novembre 2011, prevede infatti che se la petizione è motivata, come in concreto, il giudice assegna al convenuto un termine per le osservazioni scritte, dopo di che cita le parti al dibattimento (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 246 pag. 1090). Il primo giudice non solo ha completamente omesso tale fase ma nemmeno ha notificato all'attrice la risposta del convenuto statuendo direttamente sulla lite. In circostanze del genere il Giudice di pace, impedendo all'attrice di esprimersi sulla presa di posizione della controparte, ha violato il diritto di essere sentito della medesima.\nc) Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 285 consid. 2.6.1 con rinvii). Ciò posto il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall'attrice e attinenti al merito della vertenza. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).\n3. Per quanto attiene alla richiesta di trasmettere l'incarto ad altro giudice di pace poiché quello del circolo di Bellinzona “con il suo arbitrario e illegale modo di agire, ha palesato parzialità di giudizio atteggiandosi come fautore delle asserzioni (peraltro del tutto errate e infondate) del convenuto e, perciò, non può in alcun modo garantire imparzialità di giudizio” (cfr. reclamo pag. 6 punto 3), la stessa è destituita di fondamento già per il fatto che la procedura di ricusazione è espressamente regolamentata agli art. 49 segg. CPC. Non compete quindi a questa Camera statuire al riguardo (art. 37 cpv. 4 LOG).\n4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non avendo presentato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per una nuova decisione nel senso dei considerandi.\n2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}