{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-20_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112784&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "82e7447530cb6cf00ec22944c898b543"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2012.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusazione del giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:28", "Checksum": "d7e18c5378f8384c798eadaade33ae0c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2012.20\nRegesto:\nContratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusazione del giudice\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 5 aprile 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 6 marzo 2012 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 80 (contratto di mandato) promossa con petizione 22 novembre 2011 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 26 novembre 2009 CO 1 si è iscritto a un seminario organizzato dalla ditta RE 1, specializzata nella gestione di servizi di consulenza e formazione, quale quality system manager al costo di fr. 9950.–. Non avendo raggiunto un numero sufficiente di iscritti, il corso, inizialmente previsto per il 3 dicembre 2009, è stato poi confermato, il 15 gennaio 2010, per il successivo 26 gennaio. Con e-mail del 20 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto. Il 21 gennaio 2010 l'organizzatrice, preso atto della disdetta e consideratala tardiva, ha manifestato la sua intenzione di ottenere il pagamento di metà della quota di iscrizione (fr. 4974.–), così come previsto dalle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti, richiesta di pagamento alla quale CO 1 non ha dato seguito.\nB. Ottenuta l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire da parte del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta allo stesso giudice per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 4974.– oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di pace l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni e allegare eventuale documentazione. Nella sua risposta scritta del 13 dicembre 2011 CO 1 ha proposto di respingere la pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente disdetto il contratto. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione ritenendo tempestiva la disdetta notificata dal convenuto.\nC. Con reclamo del 5 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto prendere visione e tantomeno esprimersi sulla risposta del convenuto, pervenutagli solo unitamente alla sentenza. Nel merito essa si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice per aver ritenuto tempestiva la disdetta. Invitato a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n2. La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita, non avendo ricevuto nessuna comunicazione dopo l'inoltro della sua petizione, se non la decisione impugnata unitamente alla risposta del convenuto e ai documenti alla stessa allegati, sui quali non ha potuto esprimersi.\na) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con riferimenti ; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti);"}