D, del quale non si ha peraltro nessun riferimento temporale. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione delle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla convenuta, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: