1993 pag. 200). Già per questo motivo l'istanza andava respinta. b) Sia come sia, per quel che riguarda il difetto dell'opera, all'istante incombeva l'onere della prova (Gauch, op. cit., n. 1507). Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui essa non aveva dimostrato che le misurazioni effettuate dalla optometrista della convenuta mediante apposito apparecchio fossero sbagliate, non appare errata. Ora è vero che queste misurazioni, eseguite l'11 febbraio 2010 e dalle quali si evince un valore “cilindro” all'occhio sinistro di 0.50 (cfr. doc. B), divergono da quelle eseguite il 25 gennaio 2005 dal medico oculista della convenuta dott.