istanza punto 2). In merito alle modalità di notifica dei difetti, il committente deve procedere alla verifica dell'opera e alla tempestiva notifica di eventuali difetti riscontrati (art. 367 e 370 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2126 segg.; DTF 131 III 150 consid. 7.2). Poiché l'onere della prova della tempestiva notifica del difetto incombe al committente (Gauch, op. cit., n. 2167; DTF 118 II 147), se è accertata processualmente l'intempestività della notifica il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (SJ 1993 pag. 265 in particolare pag. 268; Rep. 1993 pag. 200).