D. Con reclamo 2 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non riconoscendo la difettosità dell'opera fornita dalla convenuta. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione. Considerando in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv.