– e interessi a titolo di risarcimento danni. All'udienza del 23 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver fornito delle lenti conformi ai risultati dell'esame della vista effettuato sull'istante, quelli del suo medico prodotti all'udienza risalendo a oltre 5 anni prima. C. Con decisione 18 novembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Carona ha respinto la pretesa, non avendo l'istante provato la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta né il danno rivendicato. D. Con reclamo 2 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.