{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-1_2012-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113248&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09bd24b20bfe087087847eb7f5f3dba9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.10.2012 16.2012.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - fornitura occhiali- difetti - notifica del difetto - tempestività della notifica - onere della prova - verifica d'ufficio da parte del giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:32", "Checksum": "d08fb424d6a5feeff47ad8435ae1d5ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.10.2012 16.2012.1\nRegesto:\nContratto d'appalto - fornitura occhiali- difetti - notifica del difetto - tempestività della notifica - onere della prova - verifica d'ufficio da parte del giudice\n\n\na) Intanto la notifica del difetto, avvenuta con scritto 7 maggio 2010 (doc. E), appare tardiva (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 3 ad art,. 367 CO), le lenti essendo state consegnate all'istante pochi giorni dopo l'11 febbraio 2010 (cfr. istanza punto 2). In merito alle modalità di notifica dei difetti, il committente deve procedere alla verifica dell'opera e alla tempestiva notifica di eventuali difetti riscontrati (art. 367 e 370 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2126 segg.; DTF 131 III 150 consid. 7.2). Poiché l'onere della prova della tempestiva notifica del difetto incombe al committente (Gauch, op. cit., n. 2167; DTF 118 II 147), se è accertata processualmente l'intempestività della notifica il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (SJ 1993 pag. 265 in particolare pag. 268; Rep. 1993 pag. 200). Già per questo motivo l'istanza andava respinta.\nb) Sia come sia, per quel che riguarda il difetto dell'opera, all'istante incombeva l'onere della prova (Gauch, op. cit., n. 1507). Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui essa non aveva dimostrato che le misurazioni effettuate dalla optometrista della convenuta mediante apposito apparecchio fossero sbagliate, non appare errata. Ora è vero che queste misurazioni, eseguite l'11 febbraio 2010 e dalle quali si evince un valore “cilindro” all'occhio sinistro di 0.50 (cfr. doc. B), divergono da quelle eseguite il 25 gennaio 2005 dal medico oculista della convenuta dott. __________, che aveva accertato un valore “cilindro” dell'occhio sinistro di 1.00 (cfr. doc. C). Ciò non basta però a provare che la convenuta abbia commesso un errore nel misurare il difetto visivo e nel preparare le lenti confezionate per l'istante. Intanto i due esami sono stati eseguiti a distanza di 5 anni per cui non è manifestamente insostenibile ritenere che tra i due controlli vi potesse essere una differenza nei valori di riferimento. Inoltre, dal raffronto di queste misurazioni si evincono altre divergenze delle quali l'istante non si duole, a comprova del fatto che esami eseguiti a distanza di 5 anni con risultati diversi non equivalgono alla sussistenza di un difetto. Le stesse considerazioni valgono per le misurazioni che si evincono dal doc. D, del quale non si ha peraltro nessun riferimento temporale. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione delle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla convenuta, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}