{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-1_2012-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113248&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09bd24b20bfe087087847eb7f5f3dba9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.10.2012 16.2012.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - fornitura occhiali- difetti - notifica del difetto - tempestività della notifica - onere della prova - verifica d'ufficio da parte del giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:32", "Checksum": "d08fb424d6a5feeff47ad8435ae1d5ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.10.2012 16.2012.1\nRegesto:\nContratto d'appalto - fornitura occhiali- difetti - notifica del difetto - tempestività della notifica - onere della prova - verifica d'ufficio da parte del giudice\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 3 gennaio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 18 novembre 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella causa n. C10-030 (appalto) promossa con istanza 7 luglio 2010 nei confronti della |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. L'11 febbraio 2010 RE 1 si è rivolta a RI 1 per un controllo della vista sulla base del quale ha richiesto un paio di lenti progressive da montare su un paio di occhiali già in suo possesso e per l'acquisto delle quali ha versato un acconto di fr. 100.–. Al momento del ritiro delle lenti RE 1 ha però constatato che le stesse non le permettevano una corretta visione, la correzione apportata non corrispondendo a quella degli occhiali in suo possesso e neppure a quella prescritta dal suo medico oculista, tant'è che non le ha ritirate.\nB. Con istanza 7 luglio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona per ottenere la restituzione di fr. 100.– versato quale acconto oltre a fr. 250.– e interessi a titolo di risarcimento danni. All'udienza del 23 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver fornito delle lenti conformi ai risultati dell'esame della vista effettuato sull'istante, quelli del suo medico prodotti all'udienza risalendo a oltre 5 anni prima.\nC. Con decisione 18 novembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Carona ha respinto la pretesa, non avendo l'istante provato la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta né il danno rivendicato.\nD. Con reclamo 2 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non riconoscendo la difettosità dell'opera fornita dalla convenuta. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata emanata il 18 novembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. Il Giudice di pace ha respinto la pretesa dell'istante volta alla restituzione dell'acconto pagato per l'allestimento di un paio di lenti progressive, non avendo questa provato la difettosità dell'intervento della convenuta, ovvero che le lenti fornite non corrispondevano ai dati risultanti dall'esame della vista effettuato sulla stessa. Di diverso avviso la reclamante secondo la quale dalla documentazione da lei presentata risulta l'errore commesso dalla convenuta nella misurazione del suo difetto visivo, con particolare riferimento all'occhio sinistro, per il quale le sono state fornite delle lenti che non possono essere utilizzate “nel quotidiano e tantomeno per leggere”.\n4. In concreto, premesso che l'accertamento del primo giudice circa la conclusione di un contratto di appalto tra le parti non è contestato ed è effettivamente il rapporto giuridico sorto tra le stesse, il fatto per quest'ultimo di aver escluso la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta non può essere considerato manifestamente errato."}