c CPC) all'opponente, lo scritto 24 maggio 2012 non potendo essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 28 febbraio 2012 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Est, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza 23 novembre 2009 è parzialmente accolta e a RE 1 è riconosciuto un importo di fr. 205.80. Per il resto la decisione impugnata rimane invariata. II. Le spese giudiziarie ridotte, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano indennità. III.