Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la pretesa del locatore deve essere riconosciuta limitatamente a fr. 205.80. 5. Le spese giudiziarie seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto il minimo grado di vittoria del reclamante soccorrono giusti motivi per rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri a carico dell'opponente e ridurre di conseguenza l'ammontare delle spese giudiziarie. Non si giustifica assegnare indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) all'opponente, lo scritto 24 maggio 2012 non potendo essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.