Il reclamante censura tale conclusione sostenendo che il calcolo effettuato dall'Autorità di conciliazione è “sbagliato”. a) Le spese accessorie, corrispondenti alla remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per le prestazioni connesse con l'uso dell'ente locato e destinati a facilitare e migliorare le comodità di utilizzo della cosa locata (Kommentar Das schweizerische Mietrecht (SVIT), 3ª edizione, n. 12 ad art. 257–257b CO; Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n. 7 ad art. 257a–257b CO), sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito (art. 257a cpv. 2 CO), mentre in caso contrario esse si presumono comprese nella pigione.