1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2). 4. In concreto, l'Ufficio di conciliazione, basandosi sui giustificativi prodotti dal locatore, ha riconosciuto a quest'ultimo solo una parte delle spese accessorie rivendicate, ovvero solo quelle risultanti espressamente dal contratto di locazione, comprovate e relative al periodo di occupazione dell'ente locato da parte della convenuta (31 luglio 2009). Il reclamante censura tale conclusione sostenendo che il calcolo effettuato dall'Autorità di conciliazione è “sbagliato”.