Nella decisione impugnata l'autorità di conciliazione ha menzionato, quale rimedio giuridico, la possibilità di ricorrere entro 30 giorni dalla notifica alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Sennonché, come questa Camera ha già avuto modo di decidere che, ove sia impugnata una decisione dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione per la quale si applicano gli art. 202 segg. CPC (art. 9 della Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero: LACPC: RL 3.3.2.1), è dato reclamo alla Camera civile dei reclami (inc. 16.2012.11 del 24 febbraio 2012, consid.