Con reclamo del 26 marzo 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante si duole di un'errata valutazione delle prove documentali da parte dell'autorità di prima istanza che avrebbe calcolato in modo errato le spese accessorie a carico della convenuta. Con scritto 24 maggio 2012 CO 1. Considerando in diritto: 1. Nella decisione impugnata l'autorità di conciliazione ha menzionato, quale rimedio giuridico, la possibilità di ricorrere entro 30 giorni dalla notifica alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.