{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-19_2012-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113253&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ef3eb2c6495bed75af6bc0d522bd0342"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.11.2012 16.2012.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - contestazione spese accessorie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:49", "Checksum": "3cd474632b407106e77a1c67cc8e76b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.11.2012 16.2012.19\nRegesto:\nContratto di locazione - reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - contestazione spese accessorie\n\n\na) Le spese accessorie, corrispondenti alla remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per le prestazioni connesse con l'uso dell'ente locato e destinati a facilitare e migliorare le comodità di utilizzo della cosa locata (Kommentar Das schweizerische Mietrecht (SVIT), 3ª edizione, n. 12 ad art. 257–257b CO; Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n. 7 ad art. 257a–257b CO), sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito (art. 257a cpv. 2 CO), mentre in caso contrario esse si presumono comprese nella pigione. In questo senso il contratto di locazione deve indicare in modo chiaro e preciso quali sono le spese che il conduttore deve assumere oltre alla pigione (Cahiers du bail 2002 pag. 144, consid. 2.1; Higi, op. cit., n. 13–16; SVIT, op. cit., n. 18).\nb) Nella fattispecie, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti elenca al punto 5 diverse spese accessorie non comprese nella pigione, tra le quali le spese di riscaldamento e acqua calda, quelle di pulizia e illuminazione delle parti comuni, TV via cavo, le spese di amministrazione e gli “abbonamenti di controllo e assistenza”. A proposito di quest'ultima posta l'Ufficio di conciliazione non l'ha considerata non avendo il locatore provato a quali abbonamenti si riferisse la sua richiesta di pagamento. Tale conclusione non può essere ritenuta errata, ove si pensi che anche in questa sede il reclamante si limita a richiamare il punto 5 del contratto di locazione, dal quale però nulla emerge in merito a quali tipi di abbonamento si riferisce. E l'indicazione del tutto generica “abbonamenti di controllo e assistenza”, contenuta nel contratto di locazione, non permette di verificare se questi abbonamenti si riferivano a interventi di controllo regolari destinati a garantire al conduttore l'uso della cosa locata (cfr. Richard, Les frais accessoires au loyer dans les baux d'habitations et de locaux commerciaux, in 12e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, pag. 8 segg. n. 26, 27 e 29). Ciò basta per escludere qualsiasi errore nella valutazione delle risultanze istruttorie da parte dell'autorità di conciliazione.\nc) Per le altre prestazioni fatturate e risultanti dal contratto di locazione, in particolare quelle relative al riscaldamento (combustibile utilizzato), all'acqua potabile, all'illuminazione delle parti comuni, alla tassa di canalizzazione e fognatura e alla TV via cavo, l'autorità di conciliazione, basandosi sui giustificativi forniti dal locatore e riferiti al consumo per l'intero 2009, le ha calcolate pro rata per il periodo di occupazione dell'appartamento da parte della convenuta, ovvero sette mesi. Ora, il conteggio della spesa per la tassa d'uso canalizzazioni (fr. 234.95) e il consumo di elettricità (fr. 362.85) è corretto poiché corrisponde a 1/7 di quello totale risultante dai giustificativi prodotti dal locatore. Per contro, quello relativo al consumo di acqua potabile è errato. Dalla documentazione prodotta dal locatore si evince che nel 2009 questi ha pagato fr. 994.– per l'utilizzo di acqua potabile, di modo che, applicando il medesimo criterio utilizzato per le altre spese, l'importo a carico della conduttrice ammonta a fr. 579.85 (importo peraltro inferiore a quello da questa riconosciuto nel suo conteggio 4 agosto 2010). Analogamente anche per le spese di riscaldamento si è in presenza di un errore nel computo della quota a carico della convenuta. Sulla base dei giustificativi e sui dati forniti dal proprietario con riferimento alla giacenza di combustibile all'inizio del 2009 e al termine della locazione, il consumo ammonta a 2694 litri, pari a fr. 3082.55 (fr. 3119.20 di rimanenza al 1° gennaio 2009 + fr. 2449.35 di combustibile acquistato + fr. 30.– di supplemento carburante – fr. 2516.– di giacenza all'uscita della conduttrice), importo peraltro riconosciuto anche dalla convenuta nel suo conteggio 4 agosto 2010.\nd) In definitiva le spese accessorie ancora dovute dal 1° gennaio al 31 luglio 2009, comprese quelle non oggetto di contestazione, ammontano a complessivi fr. 4598.40 (fr. 234.95 per tassa d'uso canalizzazioni + fr. 362.85 per il consumo di elettricità + fr. 579.85 per l'acqua potabile + fr. 3082.55 per il combustibile + fr. 38.20 per l'assicurazione stabili + fr. 300.– per la pulizia delle scale e parti comuni). Considerata la quota del 19.1% a carico della convenuta (fr. 878.30), alla quale vanno aggiunte le spese amministrative del 3% (fr. 26.35) e i costi della TV via cavo di fr. 176.15, a suo carico rimangono fr. 1080.80. Deducendo gli acconti versati (fr. 875.–), l'importo residuo ammonta a fr. 205.80.\ne) Ne\ndiscende che il reclamo, che ha evidenziato un'errata valutazione delle prove\ndocumentali da parte dell'autorità di prime cure con riferimento al calcolo di\nalcune spese accessorie, deve essere parzialmente accolto. Soccorrendo\nle premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve\nessere riformata nel senso che la pretesa del locatore deve essere riconosciuta\nlimitatamente a fr. 205.80.\n5. Le spese giudiziarie seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto il minimo grado di vittoria del reclamante soccorrono giusti motivi per rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri a carico dell'opponente e ridurre di conseguenza l'ammontare delle spese giudiziarie. Non si giustifica assegnare indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) all'opponente, lo scritto 24 maggio 2012 non potendo essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria"}