{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-19_2012-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113253&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ef3eb2c6495bed75af6bc0d522bd0342"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.11.2012 16.2012.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - contestazione spese accessorie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:49", "Checksum": "3cd474632b407106e77a1c67cc8e76b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.11.2012 16.2012.19\nRegesto:\nContratto di locazione - reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - contestazione spese accessorie\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 26 marzo 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 28 febbraio 2012 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Est nella causa n. 077/2011-E promossa con istanza 7 novembre 2012 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 2 aprile 2002 CO 1 ha sottoscritto con RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile ad __________ per un pigione mensile di fr. 950.– (aumentata a fr. 1200.– dal 1° maggio 2004) oltre a un acconto di fr. 125.– mensili per le spese accessorie, con conguaglio al termine del relativo esercizio. Terminata la locazione alla fine di luglio 2009, il locatore ha trasmesso il 20 aprile 2010 a CO 1 il conteggio delle spese accessorie per il periodo 1° gennaio/31 luglio 2009 con un saldo residuo a carico della conduttrice di fr. 781.50. CO 1 non ha pagato alcun conguaglio.\nB. Con istanza 7 novembre 2011 RE 1 si è rivolto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Est per ottenere il pagamento di fr. 781.50. All'udienza del 23 novembre 2011 CO 1 ha contestato la richiesta di pagamento producendo un suo conteggio dal quale si evince un saldo residuo a favore del locatore di fr. 214.25.\nC. Con decisione 28 febbraio 2012 l'Ufficio di conciliazione, accertato che il valore della lite era inferiore a fr. 2000.–, si è pronunciato sul merito della domanda del locatore e, basandosi sui conteggi agli atti e sulle spese accessorie comprovate e calcolate sino al termine della locazione, gli ha riconosciuto un importo residuo di fr. 154.70, accogliendo la sua istanza limitatamente a questa somma.\nD. Con reclamo del 26 marzo 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante si duole di un'errata valutazione delle prove documentali da parte dell'autorità di prima istanza che avrebbe calcolato in modo errato le spese accessorie a carico della convenuta. Con scritto 24 maggio 2012 CO 1.\nConsiderando\nin diritto: 1. Nella decisione impugnata l'autorità di conciliazione ha menzionato, quale rimedio giuridico, la possibilità di ricorrere entro 30 giorni dalla notifica alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Sennonché, come questa Camera ha già avuto modo di decidere che, ove sia impugnata una decisione dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione per la quale si applicano gli art. 202 segg. CPC (art. 9 della Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero: LACPC: RL 3.3.2.1), è dato reclamo alla Camera civile dei reclami (inc. 16.2012.11 del 24 febbraio 2012, consid. 1). Del resto a medesima conclusione è giunto il Pretore il quale, con decisione del 2 aprile 2012, ha dichiarato irricevibile l'istanza introdotta da RE 1 proprio perché contro la decisione dell'Autorità di conciliazione in materia di locazione è dato reclamo al Tribunale d'appello (inc. SE __________). In circostanze del genere il reclamo, introdotto entro il termine di trenta giorni, è ammissibile sicché l'errata indicazione del rimedio giuridico non ha causato all'interessato alcun pregiudizio (cfr. DTF 138 I 53 consid. 8.3.2).\n2. La documentazione prodotta per la prima volta con il reclamo e con le osservazioni (e non davanti all'autorità di prima istanza) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n4. In concreto, l'Ufficio di conciliazione, basandosi sui giustificativi prodotti dal locatore, ha riconosciuto a quest'ultimo solo una parte delle spese accessorie rivendicate, ovvero solo quelle risultanti espressamente dal contratto di locazione, comprovate e relative al periodo di occupazione dell'ente locato da parte della convenuta (31 luglio 2009). Il reclamante censura tale conclusione sostenendo che il calcolo effettuato dall'Autorità di conciliazione è “sbagliato”."}