Il reclamo da lei presentato si rivela così irricevibile. Quanto alle spese giudiziarie, esse non sono di per sé contestate, la reclamante chiedendone l'annullamento solo in esito al postulato annullamento del decreto di stralcio, ciò che non è il caso nella fattispecie. 3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante verserà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. L'assegnazioni di ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'opponente. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr.