In concreto non può essere revocato in dubbio che il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo dopo avere preso atto della disponibilità di RE 1 a pagare l'importo chiesto da CO 1, ovvero per acquiescenza. Il decreto di stralcio, come detto, non può però essere impugnato. L'interessata poteva solo contestare l'efficacia della propria acquiescenza introducendo una domanda di revisione sulla base dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Il reclamo da lei presentato si rivela così irricevibile.