Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1069 in alto). Tutt'al più, come in caso di transazione, si può contestare la dichiarazione di acquiescenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di revisione (DTF 139 II 133 consid. 1.3, con rimandi). 2. In concreto non può essere revocato in dubbio che il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo dopo avere preso atto della disponibilità di RE 1 a pagare l'importo chiesto da CO 1, ovvero per acquiescenza.