La Camera esamina d'ufficio l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC). Ora, l'acquiescenza, così come la desistenza e la transazione, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). In tal caso il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133 consid. 1.2, con riferimenti). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: