In via subordinata, ha chiesto il rinvio della causa al giudice di pace. Con decreto 12 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni 4 aprile 2012 CO 1 ha chiesto il rigetto del reclamo e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. E. Il 4 maggio 2012 RE 1 ha comunicato a questa Camera che, a seguito del precetto esecutivo fattole notificare il 19 aprile 2012 dalla controparte, il 1° maggio 2012 ha pagato a quest'ultima l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2012.